Solidarietà tra vettore operativo e contrattuale: condannata Ryanair
Il Giudice di Pace di Bologna fa chiarezza su un tema dibattuto
Italiarimborso ha sempre ritenuto di poter raggiungere questo obiettivo
Un'altra sentenza che contribuisce a fare ulteriore chiarezza e dare forza alla possibilità del consumatore di rivolgersi indifferentemente al vettore contrattuale e a quello operativo per un risarcimento volo aereo, come da Ordinanza n. 2544 del 30/01/2019 della Cassazione. Stavolta è stato il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza del 10 giugno 2021, ad esprimersi in tal senso, dando ragione ad una ragazza foggiana che è stata supportata nel suo percorso giudiziario da ItaliaRimborso.
Era il 23 ottobre 2019 quando C. B., giovane passeggera della città di Foggia, a causa di una cancellazione non potè imbarcarsi sul volo OE1303 della compagnia aerea Laudamotion che avrebbe collegato gli aeroporti di Bologna e Vienna. La cancellazione avvenne "senza che la compagnia in alcun modo avvertisse o assistesse i passeggeri del volo", come scrive il Giudice nella sentenza.
La passeggera, dopo una fase di assistenza da parte del team di Italia Rimborso (assistita dall'avvocato Salvatore D'Angelo), intentò una causa nei confronti della compagnia aerea Ryanair che, è bene ricordarlo, nel mese di gennaio del 2019 comunicò anche tramite il proprio sito di aver completato l'acquisizione di Laudamotion (https://corporate.ryanair.com/news/laudamotion-announces-ryanair-acquires-100-shareholding/) con un comunicato dal titolo "Laudamotion Announces Ryanair Acquires 100% Shareholding". Ryanair, infatti, aveva già rilevato il 75% del capitale nel mese di agosto del 2018 e, proprio a gennaio 2019, dunque quasi dieci mesi prima rispetto al volo cancellato in questione, rilevò il 25% rimanente.
La compagnia aerea irlandese, convenuta al processo, lamentò di non essere il vettore operativo indicando invece Laudamotion come tale. "Tuttavia – si legge nel dispositivo del Giudice di Pace – al di là dei rapporti controllata-controllante che intercorrono tra Lauda e l'odierno convenuto, rileva la giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo cui vi è solidarietà tra il vettore operativo e quello contrattuale. E, certo, appare audace dire che il vettore contrattuale non risponda di attività dal medesimo posta in essere".
Pertanto Ryanair è stata condannata a corrispondere alla ragazza pugliese i 250 euro della compensazione pecuniaria per ritardo volo, un fatto sul quale ItaliaRimborso, anche grazie ad una fase di prevalutazione del claim, credeva fortemente. Il tempo ha dato ragione.