Condanna per Egyptair da parte del Giudice di Pace di Busto Arsizio
La sentenza favorevole a due passeggere di Torino e Sassari
ItaliaRimborso diede assistenza gratuita alle due donne
Una causa lunga più di un anno e mezzo che ha finalmente avuto un esito favorevole ai passeggeri coinvolti, a scapito della compagnia aerea Egyptair Linee aeree egiziane. Il riferimento è ad una causa intentata da due donne, L. P. di Torino e M. R. B. di Sassari per via di un ritardo aereo del volo MS706 del 23 ottobre 2019 delle ore 17.50, diretto da Milano Malpensa a Il Cairo che comportò la perdita del volo di coincidenza (MS60) diretto a Luxor. Sebbene riprotette su un volo del giorno successivo, le donne arrivarono alla destinazione finale con nove ore circa di ritardo rispetto all'orario previsto.
Pertanto le due viaggiatrici, che si affidarono ad ItaliaRimborso per ottenere la doverosa assistenza del caso, rappresentata dall'avvocato Salvatore D'Angelo, hanno citato in giudizio il vettore egiziano chiedendone la condanna al pagamento di 400 euro a titolo di compensazione pecuniaria derivante dal ritardo del volo in ritardo appena descritto.
Con sentenza del 26 aprile 2021 il Giudice di Pace di Busto Arsizio ha respinto tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali, condannando la compagnia Egyptair (che non ha provato fatti escludenti la propria responsabilità) al pagamento di 800 euro complessivi (400 a testa in virtù della lunghezza della rotta considerata), accogliendo pertanto la domanda delle viaggiatrici che hanno dunque ottenuto ciò che la legge prevede, ovvero il risarcimento per ritardo prolungato dell'aereo.
"La riprotezione – mette nero su bianco il Giudice – non esime il vettore dal pagamento della compensazione pecuniaria se il complessivo ritardo nell'arrivo alla destinazione finale supera le tre ore rispetto all'orario schedulato originariamente. Infatti è il tempo perso che viene risarcito in assenza di circostanze eccezionali che giustifichino il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione a carico del vettore".
"La motivazione addotta dal Giudice di Pace, sulla base del Regolamento Comunitario 261/2004 è di fondamentale importanza perché contribuisce a far chiarezza su un aspetto, quello della riprotezione, che non può e non deve costituire un alibi – dichiarano da ItaliaRimborso.it che valutò positivamente il claim e ha dato supporto alle due donne -. Infatti, quando una compagnia aerea ha precise responsabilità in un disservizio è giusto che se ne assuma la responsabilità, possibilmente senza dover far ricorrere i passeggeri all'Autorità giudiziaria competente".