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Ryanair cancella il Bergamo Trapani tra le proteste dei passeggeri:

Il risarcimento spetta a tutti! Ecco come fare

Risarcimento volo Trapani
08/06/2018 - Tempo di Lettura: 1 min.
published_with_changes 04/11/2020

Voli Bergamo Trapani voli Ryanair cancellati?

Stando alle prime comunicazioni da parte della compagnia aerea irlandese dovremmo trovarci di fronte ad una normale cancellazione dovuta a condizioni meteo avverse, queste ultime inquadrate all'interno delle cosiddette “circostanze eccezionali” che di fatto non possono essere imputate alla diretta responsabilitàdelle compagnie aeree, eppure infuriano le proteste! Perchè? L'aeromobile che avrebbe dovuto effettuare la tratta Bergamo Trapani, partito in orario da Eindhoven, anzichè atterrare su Bergamo alle ore 19:15 veniva inspiegabilmente dirottato su Malpensa.

Inspiegabilmente, in quanto nella medesima fascia oraria, tutti i voli atterravano in perfetto orario sull'aeroporto di Bergamo. Dopo diversi spostamenti d'orario, alle ore 22:15, Ryanair comunicava a tutti i malcapitati passeggeri, via email ed sms, che il loro volo era stato cancellato. Tutto ciò ha naturalmente indispettito i numerosi passeggeri in partenza verso Trapani ed a nulla sono valse le vibranti richieste rivolte al Desk di Ryanair, com'anche documentato da vari video girati dagli stessi passeggeri.

Oltre al danno la beffa. La compagnia comunicava che la prima possibilitàdi riprotezione sarebbe stata il giorno 13 giugno, ben 6 giorni dopo la partenza prestabilita, contravvenendo a quanto indicato dal Regolamento Comunitario 261/2004. A questo punto a cosa hanno diritto i passeggeri? Lo staff legale di ItaliaRimborso è senza alcun dubbio convinto che ogni passeggero abbia diritto alla compensazione pecuniaria atteso che il volo in questione è stato cancellato per mere ragioni operative. Infatti non trova alcuna plausibile giustificazione il dirottamento dell'aeromobile che avrebbe dovuto effettuare la tratta Bergamo — Trapani su un aeroporto diverso (Malpensa anziché Bergamo) ma distante pochi chilometri.

Sarebbe ridicolo per la compagnia tentare di giustificare tale dirottamento con un “problema meteo” atteso che, come giàdetto, all'orario in cui sarebbe dovuto atterrare il volo proveniente da Eindhoven la situazione voli sull'aeroporto di Bergamo era assolutamente regolare!

E' opportuno ricordare come il diritto alla compensazione pecuniaria di 250€ (per tratte aeree inferiori a 1500 km) a passeggero non viene concesso solamente se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali (sciopero, meteo, birdstrike,ecc..). Ed ancora. In caso di cancellazione il Reg. Com. 261/2004 prevede il diritto del passeggero (a prescindere dalla presenza della circostanza eccezionale o meno) a poter scegliere tra il rimborso del biglietto e la riprotezione su altro volo. Circa tale ultima possibilitàè innegabile che una riprotezione a 5 giorni, come quella proposta dalla compagnia, non è in linea con quanto stabilito dalle interpretazioni al Reg. Com 261/2004 pubblicate nel giugno del 2016.

Infatti, tali interpretazioni così dettano: “Se ai passeggeri è offerta la possibilitàdi proseguire il viaggio o di imbarcarsi su un volo alternativo, ciò deve sempre avvenire «in condizioni di trasporto comparabili». Le modalitàper stabilire se le condizioni di trasporto sono comparabili possono dipendere da numerosi fattori e le decisioni vanno prese caso per caso. A seconda delle circostanze, si raccomandano le seguenti buone prassi:– se possibile, i passeggeri non devono viaggiare con mezzi di trasporto di classe inferiore rispetto a quello prenotato (in caso di passaggio ad una classe inferiore, si applica l'indennitàprevista all'articolo 10);– la possibilitàdi imbarcarsi su un volo alternativo dovrebbe essere offerta senza costi aggiuntivi per i passeggeri, anche nel caso in cui i passeggeri viaggino con un altro vettore aereo o usando un modo di trasporto diverso o in una classe superiore o a una tariffa superiore rispetto a quella pagata per il servizio iniziale;– deve essere fatto ogni ragionevole sforzo per evitare ulteriori coincidenze;– quando si utilizza un altro vettore aereo o un modo di trasporto alternativo per la parte di viaggio non effettuata come previsto, il tempo di viaggio complessivo, se possibile, dovrebbe essere il più vicino possibile a quello previsto”.

In pratica, nel caso di specie, la compagnia avrebbe dovuto riproteggere i passeggeri su voli anche di altre compagnie, limitando al massimo i disagi che questi ultimi hanno invece subito.



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